Art. 5.

      1. L'articolo 101 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 101. - (Disponibilità, mobilità e assegnazione d'ufficio). - 1. Il segretario rimasto comunque privo di incarico è collocato transitoriamente in disponibilità per la durata massima di due anni.
      2. Durante il periodo di disponibilità, il segretario resta iscritto all'albo e percepisce il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Il segretario in disponibilità è utilizzato:

          a) per le attività dell'Agenzia di cui all'articolo 103, nonché per attività di

 

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consulenza e incarichi di supplenza e reggenza;

          b) per lo svolgimento di funzioni, corrispondenti alla posizione professionale rivestita, presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedono, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.

      3. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario è posto in mobilità, con piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita, che è conservata ad personam.
      4. Il segretario in mobilità è utilizzato in via prioritaria mediante assegnazione d'ufficio:

          a) nei comuni delle regioni che sono sprovvisti di segretari, prevedendo anche forme idonee di incentivazione economica, con oneri a carico del fondo nazionale denominato «fondo perequativo per le sedi di segreteria», alimentato dai diritti di segreteria, previa congrua rivalutazione degli importi di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni;

          b) nelle pubbliche amministrazioni locali e regionali ove si verifichino vacanze di posti di pari profilo professionale.

      5. Per l'assegnazione d'ufficio nei comuni sprovvisti di segretari sono altresì utilizzati gli idonei degli ultimi concorsi banditi dal Ministero dell'interno, nonché i vincitori degli ultimi corsi-concorsi effettuati. In tal caso la mancata assunzione del servizio nelle sedi assegnate vale come rinunzia, con la conseguente cancellazione automatica dall'albo.
      6. In via subordinata, qualora le procedure di cui ai commi da 1 a 5 non abbiano dato esito favorevole, il segretario è posto in mobilità intercompartimentale verso altre pubbliche amministrazioni, con conseguente cancellazione dall'albo. In tale caso, il segretario appartenente alle fasce professionali A, B e C può essere collocato, previa espressa manifestazione di volontà, nella categoria o area professionale

 

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più alta prevista presso l'amministrazione di destinazione, con piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita, che è conservata ad personam.
      7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate secondo un piano concordato tra le parti interessate, in modo da contemperare le esigenze di servizio con le ragioni familiari.
      8. I trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, sono disposti in deroga ad ogni disposizione che disponga limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni».